Tra gli incentivi prorogati dalla Manovra 2020 c'è anche il Bonus mobili: vediamo chi può usufruirne, per quali spese e qual è la documentazione da conservare.
La nuova Legge di bilancio prosegue il suo cammino verso l'entrata in vigore il prossimo 1° gennaio.
Sono ancora molte le norme al centro dell'attenzione del Governo e di sicuro qualcosa è destinato a cambiare da qui fino all'approvazione definitiva del Testo, ma per quanto riguarda le misure per la casa sembra ormai certa la proroga degli incentivi fiscali per lavori di ristrutturazione, risparmio energetico e per interventi antisismici.
Nessun rinnovo previsto invece per il Bonus giardini: per il momento nel testo della Legge di bilancio non c'è alcuna proroga della detrazione al 36% per le spese relative alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti (comprese pertinenze), recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.
In compenso il pacchetto di incentivi andrà ad arricchirsi del Bonus facciate, uno sconto fiscale del 90% per le spese documentate sostenute nel 2020 per il recupero e il restauro delle facciate degli edifici (non solo condominiali).
Confermato senza cambiamenti il Bonus mobili, al quale noi di Toscana Immobiliare dedichiamo questo articolo di approfondimento.
Cos'è il Bonus mobili 2020?
Anche per tutto il 2020 sarà possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di 10.000 euro per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (classe A per i forni), destinati ad arredare un immobile che sia stato oggetto di ristrutturazione.
Il tetto di spesa che si può portare in detrazione si conteggia indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori edili generali, che rientrano invece nel più ampio Bonus per ristrutturazioni edilizie, e va considerato per unità immobiliare.
Quindi il Bonus Mobili costituisce una valida agevolazione, che però rimane vincolata a interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che il principale requisito per beneficiare dell'incentivo è aver eseguito lavori sull'immobile iniziati non prima del 1° gennaio 2019.
Quali spese si possono portare in detrazione?
Il Bonus Mobili 2020 spetta per:
- l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento;
- l'acquisto di mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione;
- le spese di trasporto e montaggio, purché pagate tramite le modalità richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito);
- beni acquistati a rate, a condizione che la società che ha concesso il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità che abbiamo citato e il contribuente conservi una copia della ricevuta del pagamento.
Bonus mobili 2020: quali documenti conservare e come ottenere lo sconto Irpef?
Il Bonus mobili 2020 è detraibile in 10 rate annuali di pari importo sulla dichiarazione dei redditi.
Per averne diritto è indispensabile che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili: con bonifico bancario o postale indicante la causale del versamento e gli estremi del beneficiario (il cosiddetto bonifico parlante) o con carte di credito e debito. Sono esclusi i pagamenti in contanti o tramite assegno bancario.
Il beneficiario della detrazione dovrà conservare l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni, che riportano la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Inoltre, come abbiamo detto, il Bonus mobili è valido per gli acquisti che si effettueranno nel corso di tutto il 2020 ma può essere richiesto solo da chi ha precedentemente realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato dopo il 1° gennaio 2019. Perciò in caso di controlli successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate il contribuente dovrà presentare come prova della data di avvio dei lavori le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, la comunicazione preventiva all’Asl se obbligatoria, oppure, per lavori che non necessitano di comunicazioni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 del Dpr 445/2000).