Ristrutturare è un ottimo modo per dare valore a un immobile.

Quando si effettua un intervento edile però bisogna occuparsi anche di alcuni adempimenti.

Prima di procedere è necessario chiedersi se per i lavori che si desiderano fare è obbligatiorio avviare una pratica come CILA, SCIA o permesso di costruire o se, invece, non occorre nessuna comunicazione.

Abbiamo deciso di dedicare alcuni articoli a questo tema per fare chiarezza, partendo proprio dagli interventi che rientrano nell'edilizia libera e, pertanto, non richiedono alcun permesso.

Quando non serve alcun permesso?

È possibile eseguire senza alcun titolo abilitativo tutti i lavori che rientrano nella manutenzione ordinaria, cioè "le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (art. 6 del Testo Unico sull'Edilizia).

Quindi non devi comunicare niente se desideri:

- demolire e ricostruire pavimenti, intonaci dei tramezzi, o tramezzi stessi qualora vengano demoliti per essere ricollocati esattamente nello stesso punto;

- sostituire le porte interne e gli infissi esterni;

- tinteggiare pareti interne, esterne o soffitti;

- sostituire la caldaia o i radiatori;

- installare tende da sole;

- sostituire o riparare camini;

- sostituire i sanitari;

- riparare l'impianto elettrico, di riscaldamento o del gas;

- installare o sostituire citofoni, videocitofoni, antenne o telecamere, tende, ringhiere, parapetti, cancellate, recinzioni, muri di cinta, grondaie, davanzali, cornicioni, tegole;

- riparare e/o sostituire le canalizzazioni fognarie senza modificare il percorso o le dimensioni delle tubazioni.;

- eliminare barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

- pavimentare aree pertinenziali: opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

- installare pannelli solari e impianti fotovoltaici a servizio degli edifici (da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);

- creare aree ludiche senza fini di lucro ed inserire elementi di arredo delle aree di pertinenza degli edifici;

- eseguire opere dirette a soddisfare obiettive esigenze temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni (ad esempio i ponteggi).

Trovi l’elenco completo delle opere libere in allegato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018: clicca qui per consultarlo.

Invece specifici permessi per i lavori edilizi sono richiesti per tutte le opere che ricadono nella manutenzione straordinaria, cioè gli interventi attuati per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, ma senza alterare la volumetria complessiva degli edifici né modificarne le destinazioni d'uso.

Ci occuperemo di questo nel prossimo articolo, perciò seguici qui sul blog di Toscana Immobiliare e sulla nostra pagina Facebook per non perdere le nostre pubblicazioni, che andranno a creare una sorta di "guida" con riferimenti utili e chiari per chi si sta avvicinando al mondo della ristrutturazione.

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Luca Malacarne

Toscana Immobiliare Franchising