Che si tratti di una donazione o dell’acquisto di un immobile, per effettuare il passaggio di proprietà è necessario redigere un atto pubblico.

Su chi grava l'onere di pagare il passaggio di proprietà? Scopriamolo insieme.

Il passaggio di proprietà può avvenire tramite dichiarazione di successione oppure, quando avviene per donazione o a titolo oneroso, tramite rogito.

La redazione dell’atto pubblico da parte del notaio, utile ad attestare il passaggio di proprietà, è un’operazione fondamentale sia in caso di donazione sia in caso di acquisto dell’immobile dietro il pagamento di un corrispettivo.

Ma a chi spetta pagare il passaggio di proprietà, a chi vende o a chi acquista? A chi dona o al beneficiario della donazione? Facciamo chiarezza.

Passaggio di proprietà: chi paga?

Il passaggio di proprietà di un immobile comporta il pagamento sia delle tasse richieste dallo Stato che delle spese del notaio per la redazione dell’atto pubblico.

Le parti coinvolte nel contratto si possono accordare su chi deve pagare queste spese. Se non si trova un accordo, è la legge a definire a chi spettano.

In caso di donazione → Il proprietario dell’immobile decide di donare il bene (quindi non è previsto il pagamento di alcun tipo di corrispettivo) ad un altro soggetto. 

Per la donazione è necessario recarsi dal notaio in presenza di due testimoni e con l’atto di provenienza dell’immobile per poter effettuare il passaggio di proprietà.

In questo caso, secondo la legge le spese per la parcella del professionista e per le tasse da pagare allo Stato sono a carico del donatario, cioè la persona alla quale è destinata la donazione.

In caso di vendita → La legge prevede che nella compravendita le spese per il passaggio di proprietà, le imposte e le spese accessorie siano a carico dell’acquirente che, di conseguenza, ha facoltà di scegliere anche il notaio a cui rivolgersi per svolgere questo tipo di pratiche. Nel contratto si può comunque prevedere diversamente, stabilendo tra le parti chi dovrà pagare le spese.

In caso di successione → In questo caso particolare, il passaggio di proprietà avviene tramite una dichiarazione di successione che viene compilata, firmata e seguita da una voltura catastale. 

Come abbiamo anticipato all’inizio del nostro articolo, non sarà quindi necessario un atto pubblico, in quanto la controparte è rappresentata dall’Agenzia delle Entrate e le spese da sostenere per il passaggio saranno a carico di chi eredita l’immobile.

Cosa succede se l’acquirente non paga il notaio?

Nel contesto di una compravendita immobiliare, nel caso in cui l’acquirente non sostenga le spese necessarie, la vendita rimane comunque valida ma, per legge, il notaio può rivalersi anche nei confronti del venditore per richiedere il pagamento della sua parcella.

Questo vale sia per quanto riguarda il compenso del notaio sia per quanto riguarda le tasse da versare al momento dell’acquisto.

Infatti, sebbene nell’atto le spese vengano poste a carico dell’acquirente, tale principio vale solo nei rapporti interni tra le parti, cioè non vincola né il notaio né lo Stato al quale sono destinate le imposte.

La firma del notaio, che è elemento essenziale per la validità dell’atto pubblico, non comporta l’adesione del notaio agli accordi dei clienti, dunque la clausola che disciplina la ripartizione delle spese tra venditore e acquirente non ha alcun effetto nei suoi confronti.

In caso di mancato pagamento, lo Stato per le imposte e il notaio per l’onorario possono rivalersi indifferentemente nei confronti di tutti i partecipanti all’atto, dunque anche sul venditore.

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Luca Malacarne

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